Due tordi bottacci, la stessa mattina di fine gennaio, due province che si guardano da una parte all'altra di un confine regionale. Su uno si può ancora sparare; sull'altro no, perché quella Regione ha chiuso il tordo dieci giorni prima. Non li separa la biologia, non li separa la rotta di migrazione: li separa una linea sulla carta e il fatto che, dietro quella linea, una Giunta regionale ha scritto un calendario diverso — e che, in mezzo, un parere dell'ISPRA e forse un'ordinanza del TAR hanno spostato le date.
È qui che si perde chi cerca «il calendario venatorio». Perché un calendario venatorio nazionale, nel senso di un unico documento che dica tutto e valga ovunque, semplicemente non esiste. Esiste una cornice nazionale — la Legge 157 del 1992 — che fissa quali specie sono cacciabili e dentro quale finestra massima. E poi esistono i calendari regionali: uno per ogni Regione, riscritto ogni anno per una singola annata venatoria, che dentro quella cornice decide le date vere. Tra la cornice e le date siede l'ISPRA, con un parere che la legge definisce obbligatorio ma non vincolante. Tenere insieme questi tre livelli — legge statale, calendario regionale, parere scientifico — è tutto ciò che serve per capire perché in Italia le date di caccia cambiano da Regione a Regione, cambiano ogni anno, e ogni anno finiscono davanti a un giudice.
La cornice nazionale: una legge, venti agende
Conviene partire dal fondamento, perché senza quello il resto si sfalda. La Legge 11 febbraio 1992, n. 157 — «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio» — stabilisce un principio che colora tutto il resto: la fauna selvatica è «patrimonio indisponibile dello Stato» e la caccia è consentita solo se non contrasta con la sua conservazione. Da lì discende l'architettura. L'articolo 18 elenca le specie cacciabili e le raggruppa in fasce, ciascuna con la propria finestra temporale massima.
| Gruppo di specie | Finestra nazionale massima (art. 18) |
|---|---|
| Quaglia, starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico, merlo… | 3ª domenica di settembre – 31 dicembre |
| Tordi, fagiano, germano reale e altri acquatici, colombaccio, beccaccia, volpe… | 3ª domenica di settembre – 31 gennaio |
| Camoscio alpino, capriolo, cervo, daino, muflone (esclusa la popolazione sarda), coturnice, pernice bianca… | 1° ottobre – 30 novembre |
| Cinghiale | 1° ottobre – 31 dicembre, oppure 1° novembre – 31 gennaio |
Attenzione a come va letta questa tabella: sono limiti massimi, non date operative. L'articolo 18 dice esplicitamente che «i termini di cui al comma 1 possono essere modificati per determinate specie in relazione alle situazioni ambientali delle diverse realtà territoriali», e che a spostarli sono le Regioni. La stessa legge fissa i paletti dentro cui il gioco è consentito: i termini «devono essere comunque contenuti tra il 1 settembre ed il 31 gennaio», il numero di giornate settimanali «non può essere superiore a tre», e martedì e venerdì restano di silenzio venatorio «in ogni caso». La caccia è consentita «da un'ora prima del sorgere del sole fino al tramonto», con un'ora in più dopo il tramonto per la sola caccia di selezione agli ungulati.
Il passaggio decisivo è il comma 4: «Le regioni, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, pubblicano, entro e non oltre il 15 giugno, il calendario regionale e il regolamento relativi all'intera annata venatoria». Ecco da dove nasce la frammentazione. La legge non scrive le date: delega ogni Regione a scriverle, ogni anno, entro il 15 giugno, per l'annata che si aprirà a settembre. Da qui l'espressione che ricorre in ogni delibera: annata venatoria. Un calendario del Veneto vale per l'annata 2026/2027 e non dice nulla di cosa succede in Toscana, né di cosa valeva l'anno prima.
C'è però un limite che le Regioni non possono valicare, e la Corte Costituzionale lo ha ribadito più volte. Le norme della 157 costituiscono, per la giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 536 del 2002), il «nucleo minimo» di tutela ambientale valido su tutto il territorio nazionale: «Le Regioni possono quindi disciplinare l'attività venatoria, ma solo in senso più restrittivo e mai in deroga agli standard minimi fissati dalla legge statale». Tradotto: una Regione può accorciare una stagione, non allungarla oltre la cornice; può proteggere di più, non di meno. La caccia rientra così nella competenza regionale, ma sempre «nei limiti imposti dalla potestà esclusiva statale in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema».
Non esiste «il» calendario venatorio italiano: esiste una cornice nazionale e una ventina di calendari regionali, ciascuno valido per una sola annata.
ISPRA: un parere obbligatorio ma non vincolante
Qui sta il cuore di tutta la materia, ed è anche il punto che genera più confusione. Prima di approvare il calendario, ogni Regione deve chiedere il parere dell'ISPRA, l'istituto scientifico pubblico di riferimento. Che valore ha quel parere? La risposta, nelle parole stesse dell'Istituto, è netta e insieme ambigua: «La richiesta di un parere ad ISPRA è obbligatoria per alcune importanti tematiche indicate dalla legge nazionale n. 157 … (per esempio i calendari venatori …). In questi casi l'espressione del parere è obbligatoria ma non è vincolante per le Amministrazioni».
Obbligatorio ma non vincolante. Cioè: la Regione è tenuta a chiederlo, ma non è tenuta a seguirlo. Detto così sembrerebbe un adempimento formale. Non lo è, e la ragione è tutta nella giurisprudenza. La regola che si è consolidata è che «i calendari venatori non possono discostarsi dal parere ISPRA senza un'adeguata motivazione»: la Regione può dire di no all'Istituto, ma deve spiegare analiticamente perché, con argomenti tecnici e scientifici che reggano. Un no motivato è legittimo; un no silenzioso, o motivato «di mero stile», no.
A dare peso a quel parere è intervenuta anche la Corte Costituzionale che, con la sentenza 266/2010, ha riconosciuto ai pareri dell'ISPRA «una diretta cogenza nei confronti delle Amministrazioni regionali richiedenti», legandoli a un'«esigenza unitaria per ciò che concerne la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema» che ricade nella competenza esclusiva dello Stato. Eppure — ed è la ragione per cui la materia resta incandescente — «la giurisprudenza non ha tuttora trovato un orientamento uniforme sulla vincolatività del parere». Talvolta i giudici lo trattano come «mero onere procedimentale», talvolta come «strumento in grado di condizionare la politica delle pubbliche amministrazioni». È un parere che pesa, ma quanto pesi lo si scopre spesso solo in tribunale.
Cosa consiglia, in concreto, l'ISPRA? Negli anni recenti ha raccomandato con costanza di aprire la stagione il 1° ottobre per quasi tutte le specie, per ragioni che vale la pena conoscere perché tornano in ogni ricorso: evitare il rischio di confusione con specie non cacciabili, permettere una vigilanza più efficace, e ridurre il disturbo in una fase ancora delicata del ciclo biologico di molte specie non cacciabili. Un esempio reso pubblico — il parere sulla Lombardia per l'annata 2024/2025 — chiedeva che la caccia vagante aprisse il 2 ottobre e chiudesse in genere prima del 31 gennaio, con il fagiano addirittura al 30 novembre, oltre a una riduzione graduale dell'uso del piombo. Sono proprio queste indicazioni — aprire più tardi, chiudere prima — che le Regioni orientate a una stagione più lunga tendono a non seguire, innescando il contenzioso.
Un dettaglio tecnico che conviene tenere distinto: per il solo posticipo oltre il 31 gennaio — la coda di stagione che la legge consente «non oltre la prima decade di febbraio» per specie determinate — l'articolo 18 usa parole più stringenti, obbligando le Regioni ad acquisire il parere ISPRA «al quale devono uniformarsi». Per il grosso del calendario, invece, vale la regola generale dell'obbligatorio-ma-non-vincolante. Accanto all'ISPRA opera poi il Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, «organo tecnico consultivo per tutto quello che concerne l'applicazione della … legge»: un organismo che, va detto per onestà, è rimasto scaduto e non rinnovato dal 2014 fino alla ricostituzione con decreto del maggio 2023.
Il parere dell'ISPRA è obbligatorio ma non vincolante: la Regione può discostarsene, ma solo motivando, e davanti a un giudice quella motivazione deve reggere.
Perché tanti calendari finiscono davanti al TAR

Se una singola idea spiega perché la caccia in Italia fa notizia ogni settembre, è questa: un calendario può aprire la stagione e vederla sospesa da un TAR prima ancora che sia servita. Le associazioni — WWF, LIPU, LAC, LAV, ENPA, Legambiente e altre — impugnano regolarmente i calendari che ritengono troppo generosi, e i giudici amministrativi decidono in via cautelare, spesso a stagione già iniziata. L'esito non è affatto scontato: dipende, quasi sempre, dalla qualità della motivazione con cui la Regione si è discostata dall'ISPRA.
Ecco alcune pronunce recenti, tenute insieme perché mostrano che l'ago si muove in entrambe le direzioni.
| Regione / annata | Provvedimento | Esito |
|---|---|---|
| Lombardia 2021/2022 | TAR Lombardia, sent. 2203 (11 ottobre 2021) | Annullate parti del calendario per «mancanza di congrue motivazioni» |
| Toscana 2021/2022 | TAR Toscana (DGR 785 e 786 del 2 agosto 2021) | Sospesa la caccia a pavoncella e moriglione |
| Umbria 2022/2023 | TAR Umbria, decreto 199/2022 | Sospeso l'avvio della stagione fissato al 18 settembre |
| Veneto 2022/2023 | TAR Veneto, ordinanza 798/2022 | Sospesa l'apertura prima del 1° ottobre per varie specie |
| Emilia-Romagna 2025/2026 | TAR, ordinanza 231 | Ricorso cautelare respinto: calendario confermato |
| Sicilia 2024/2025 | TAR Sicilia (7 gennaio 2025) | Ricorso respinto: calendario confermato |
| Lombardia 2024/2025 | Consiglio di Stato (6 dicembre 2024) | Appello respinto: calendario confermato |
Il caso lombardo del 2021 è istruttivo perché la sentenza elenca, punto per punto, cosa cade quando la motivazione manca: vietata la caccia a tortora, pavoncella e moretta per lo sfavorevole stato di conservazione; posticipata al 1° ottobre l'apertura all'allodola; anticipata al 20 gennaio la chiusura per tordo bottaccio, cesena e tordo sassello; bloccata la coturnice. In Toscana, lo stesso anno, il TAR sospese la caccia a pavoncella e moriglione, osservando che «l'interesse pubblico alla conservazione delle predette specie prevalga su quello individuale o associativo ad esercitare la caccia».
Ma la parte più rivelatrice è come le Regioni reagiscono. Quando il TAR del Veneto, nel 2022, sospese l'apertura anticipata perché le motivazioni regionali «non paiono idonee a superare il parere espresso dall'ISPRA», l'assessore alla caccia rispose in modo che riassume l'intera tensione: «Ricordo che la norma nazionale prevede che il parere dell'Ispra sia parere consultivo e non vincolante. Impugneremo in ogni sede idonea questo provvedimento». È esattamente il punto di frizione: la Regione ha ragione sulla natura del parere — non è vincolante — ma il giudice guarda alla motivazione, e se non la trova adeguata sospende comunque.
Il rovescio della medaglia esiste, ed è altrettanto importante per non farsi un'idea distorta. In Emilia-Romagna, nel 2025, il TAR ha respinto il ricorso cautelare riconoscendo «la bontà dell'impianto tecnico scientifico degli atti della Regione». In Sicilia, il calendario 2024/2025 — che apriva in anticipo il 15 settembre per quaglia, beccaccia e cinghiale, e prevedeva giornate di preapertura a colombaccio e tortora — è stato dichiarato legittimo. E in Lombardia il Consiglio di Stato, nel dicembre 2024, ha confermato in appello il calendario che nell'ottobre precedente aveva retto in primo grado davanti al TAR Lombardia. Non è vero, insomma, che «le Regioni perdono sempre»: reggono quando il dossier tecnico è solido, cadono quando non lo è.
Un calendario può aprire la stagione a settembre e vederla sospesa da un TAR prima che il primo cane entri in campo.
Due Regioni, due strade: Veneto e Liguria a confronto

Per capire quanto conti il singolo territorio, basta mettere accanto due Regioni confinanti nella stessa annata, la 2026/2027. Il contrasto è netto.
Il Veneto ha scelto la via della conformità. La Giunta ha approvato il calendario 2026/2027 dopo aver acquisito «i previsti pareri consultivi» di ISPRA e del Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale, e la nota regionale elenca con orgoglio gli aspetti «conformi al parere Ispra»: niente preapertura al colombaccio, chiusura mantenuta al 31 gennaio anziché al 20, chiusura del tordo bottaccio e della beccaccia al 10 gennaio, carniere dell'allodola dimezzato a 5 capi al giorno e 25 a stagione, inserimento di moriglione, moretta e pavoncella «rispettando le indicazioni Ispra». L'obiettivo dichiarato è esplicito: ridurre i contenziosi costruendo il calendario sul parere scientifico invece che contro di esso.
La Liguria, nella stessa annata, ha tirato dritto. Secondo quanto riferito dagli osservatori animalisti, la Regione ha approvato il calendario 2026/2027 ignorando gran parte delle indicazioni dell'ISPRA, che aveva raccomandato di posticipare l'apertura a ottobre per gran parte delle specie e di sospendere del tutto la caccia ad allodola e quaglia; la stagione si è invece aperta «come di consueto, il 20 settembre per concludersi il 31 gennaio», con carnieri elevati (fino a 25 capi al giorno per la migratoria, e sul piano stagionale fino a 50 allodole, 25 quaglie e 95 tordi sassello per cacciatore). Due Regioni che condividono un confine e ricevono pareri analoghi dallo stesso Istituto, e due decisioni opposte.
Chi caccia deve trarne una conseguenza pratica, non polemica: la data che vale è quella della propria Regione, per l'annata in corso, e non si può presumere che «di là dal confine» valga lo stesso. Piemonte e Toscana lo confermano da un altro angolo. Il Piemonte ricorda sul proprio sito che la Giunta pubblica il calendario «entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno», e per il 2026/2027 lo ha fatto con la delibera del 9 giugno 2026. La Toscana ha approvato il proprio calendario 2026/2027 l'8 giugno, con la stagione che «inizierà ufficialmente la terza domenica di settembre per terminare il 31 gennaio 2027». Stesse regole di fondo, date e dettagli diversi.
Stessa annata, stesso Istituto sul tavolo, due Regioni confinanti: una segue il parere quasi alla lettera, l'altra tira dritto.
Preapertura e prelievo in deroga: due binari a parte
Due meccanismi meritano un capitolo proprio, perché sono quelli che più spesso confondono e più spesso finiscono impugnati.
Il primo è la preapertura: la possibilità, per alcune specie, di anticipare la caccia prima dell'apertura generale della terza domenica di settembre. È qui che si concentra buona parte del contenzioso, perché aprire a settembre è esattamente ciò che l'ISPRA sconsiglia. Nella pratica, una preapertura è un elenco chiuso di giornate e specie: nelle Marche, per l'annata 2025/2026, le giornate erano il 1, 3, 7, 13 e 14 settembre, con specie come colombaccio, alzavola, germano reale e marzaiola, e con il divieto assoluto nei siti della Rete Natura 2000.
Il secondo binario è il prelievo in deroga, previsto dall'articolo 9 della Direttiva europea «Uccelli» e recepito nell'articolo 19-bis della 157. È una cosa diversa dalla caccia ordinaria: consente, entro «piccole quantità» e a fini di tutela delle colture, il prelievo di specie altrimenti non incluse nel calendario ordinario — tipicamente storno, piccione e tortora dal collare — ma solo da appostamento, entro brevi distanze dalle colture da proteggere, senza richiami vivi e con un tesserino regionale dedicato. Anche questo binario è sorvegliato dai giudici: in Lombardia, per l'annata 2025/2026, il Consiglio di Stato con l'ordinanza 3968/2025 ha sospeso dal 1° novembre 2025 il prelievo in deroga di fringuello e storno, che era stato autorizzato dal 1° ottobre al 30 novembre entro i limiti delle «piccole quantità».
Sullo sfondo di tutto questo pesa l'Europa. Nel febbraio 2024 la Commissione europea ha aperto una procedura di infrazione contestando all'Italia, tra l'altro, il potere conferito alle Regioni «di autorizzare l'uccisione o la cattura di specie … anche in aree in cui la caccia è vietata … e in periodi … in cui la caccia è vietata», oltre all'uso di munizioni al piombo nelle zone umide. Non è un dettaglio da specialisti: è la ragione strutturale per cui i margini di deroga e di preapertura, prima o poi, si restringono.

Il cinghiale è un caso a sé: quando comanda la sanità, non la stagione
Se una specie sfugge a tutta la logica del calendario, è il cinghiale. E la ragione ha un nome: peste suina africana. Dal 7 gennaio 2022, quando il virus è stato accertato nelle popolazioni di cinghiali di Piemonte e Liguria, la riduzione della densità di questa specie è diventata un obiettivo di sanità pubblica, non di gestione venatoria. Da lì in poi, sul cinghiale, la parola d'ordine non è più «stagione» ma «contenimento».
Conviene tenere separati due strumenti che vengono spesso confusi. Il primo è la caccia vera e propria: il cinghiale ha la sua fascia nell'articolo 18 (dal 1° ottobre al 31 dicembre, oppure dal 1° novembre al 31 gennaio), e le recenti modifiche alla legge hanno consolidato un arco di quattro mesi consecutivi per la braccata nelle aree vocate. Il secondo è il controllo faunistico, che caccia non è: i piani di controllo, predisposti dalle Regioni e sentito l'ISPRA, possono intervenire «anche nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane, anche nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto», e «tali attività non costituiscono attività venatoria». È la distinzione che spiega perché si vedono operatori abbattere cinghiali a gennaio inoltrato in un parco cittadino: non stanno cacciando, stanno attuando un piano sanitario.
Sopra entrambi si è poi inserita una terza figura, straordinaria: il Commissario per la PSA. Con un'ordinanza del 4 agosto 2025, il Commissario ha autorizzato — «in deroga all'art. 18 della legge n. 157/1992» — la caccia al cinghiale «in tutte le sue forme dal 1° settembre 2025 al 1° febbraio 2026» nei comuni delle zone di riduzione della densità, concentrate tra Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia-Romagna. In parallelo, una norma nazionale consente fino al 31 dicembre 2028 la caccia di selezione ai suidi «fino a mezzanotte», con metodi selettivi e con il ricorso al foraggiamento attrattivo. Alcune Regioni hanno spinto ancora oltre: in Toscana la caccia di selezione al cinghiale «è consentita tutto l'anno» nei tempi previsti dai piani di prelievo. Per il cinghiale, insomma, la stagione è quasi diventata un residuo.
Perché tanta pressione? Uno studio sulla gestione del cinghiale in Toscana fotografa il problema con numeri che valgono, va ricordato, per quella Regione: tra il 2015 e il 2019 i capi abbattuti sono oscillati tra 70.384 e 96.042 all'anno, i danni all'agricoltura hanno superato 2.000.000 € l'anno (soprattutto a vigneti e cereali), e si è contata una media di circa 690 incidenti stradali con ungulati all'anno. Nello stesso periodo, gli abbattimenti operati dalla polizia provinciale sono passati da attività straordinaria a prassi ordinaria, oltre 40.000 all'anno, pari al 10% del carniere. E qui si chiude un cerchio spesso trascurato: mentre i danni crescevano, i cacciatori calavano, riducendo la pressione di prelievo con le tecniche tradizionali. Il calo dei cacciatori — passati, a livello nazionale, dall'oltre un milione degli anni Novanta a circa 500.000 — è una delle ragioni per cui lo Stato ha dovuto affiancare alla caccia strumenti straordinari.
Sul fronte sanitario, i risultati sono arrivati: nel settembre 2024 la Commissione UE ha certificato l'eradicazione della PSA in Sardegna, chiudendo un'emergenza durata cinquant'anni, e il Governo ha stanziato complessivamente oltre 70 milioni di euro per l'emergenza. Ma la partita non è chiusa: nell'aprile 2026 un nuovo focolaio in Piemonte, tra suini detenuti, ha riportato alcune zone alla restrizione più severa.
Per il cinghiale la logica si rovescia: non è la stagione a definire il prelievo, ma l'emergenza sanitaria.
La riforma in arrivo: il DDL 1552 (che non è ancora legge)
Tutto quanto descritto finora è il regime attuale. Ma la Legge 157/1992 è in riforma, e ignorarlo sarebbe un errore quanto darlo per fatto. Il disegno di legge 1552 è stato approvato dal Senato il 24 giugno 2026, con 80 voti favorevoli, 56 contrari e 2 astensioni, e da lì è passato all'esame della Camera dei deputati. Va detto con chiarezza, perché è la cosa che più conta: il DDL 1552 non è legge. Finché la Camera non lo approva nello stesso testo, resta in vigore il regime attuale.
Se approvato, il testo interverrebbe proprio sui due cardini di questo articolo. Alle Regioni darebbe più margine: la possibilità di «estendere i calendari venatori, superando il limite della prima decade di febbraio» e di definire l'elenco delle specie cacciabili «entro i limiti della normativa statale ed europea». E ridefinirebbe la caccia stessa come «attività utile alla tutela della biodiversità», assegnando ai cacciatori un ruolo di «bioregolatori». Il ministro dell'Agricoltura, già nel 2025, ne aveva anticipato la filosofia: rendere «più elastica la possibilità di redigere calendari venatori basati su elementi scientifici aggiornati». Le associazioni ambientaliste contestano duramente il provvedimento, e una petizione contro la riforma ha raccolto 250.000 firme.
Per chi legge un calendario, il punto pratico è uno solo: descrivere il regime di oggi, e trattare la riforma per quello che è — un cantiere aperto, non una regola in vigore. Le date di questa stagione seguono la legge attuale; se e come cambieranno, lo dirà il voto della Camera.

Chi contesta e chi difende
Non si capisce la volatilità dei calendari senza vedere le due voci che tirano la corda. Da un lato il mondo della conservazione: la LIPU ricorda che «ben 18 specie in stato di conservazione negativo sono presenti tra quelle cacciabili», cinque delle quali minacciate a livello globale (moriglione, pavoncella, tortora selvatica, coturnice, tordo sassello), e che i calendari regionali consentono a volte la caccia «in periodi dell'anno biologicamente molto delicati» come la migrazione preriproduttiva. Dall'altro il mondo venatorio, rappresentato dalle federazioni, che rivendica il ruolo del cacciatore nel controllo delle popolazioni e critica pareri ISPRA giudicati «difficilmente condivisibili».
La verità utile a chi deve orientarsi non sta nello scegliere una tifoseria, ma nel capire che ogni data del calendario è il risultato di questo braccio di ferro — parere scientifico contro pressione venatoria, mediato da una Giunta regionale e, spesso, arbitrato da un giudice. È per questo che le date si muovono, ed è per questo che vanno verificate ogni anno.

Come sapere cosa è davvero in vigore
Messo tutto in fila, resta una regola pratica robusta: non esiste una data «italiana» valida ovunque. La cornice la fissa lo Stato con la 157, ma ciò che vincola davvero è il calendario della Regione in cui si trova il territorio di caccia, per l'annata in corso — e quella data può cambiare in due modi che una tabella scaricata a luglio non registra: una modifica in corsa (un'ordinanza del Commissario sul cinghiale, per esempio) o una sospensione del TAR a stagione iniziata.
In concreto, conviene partire sempre dalla fonte primaria: il calendario venatorio pubblicato dalla propria Regione per l'annata in corso, con i suoi allegati e le sue eventuali rettifiche. Le tabelle riassuntive dei portali di settore vanno bene per un colpo d'occhio, ma non fanno testo: alcune restano ferme all'annata precedente, e nessuna registra una sospensione decisa da un giudice tre giorni prima dell'apertura.
C'è poi un piano più personale, quello della documentazione delle proprie osservazioni sul territorio. Chi gestisce fototrappole in un fondo ha, in ogni scatto, una data e un'ora certe: sapere con esattezza quando una specie è passata dice subito se quell'osservazione cade in periodo di caccia o in periodo di divieto per la propria Regione — e, negli anni, costruisce un quadro affidabile di quando ciascuna specie è davvero attiva in quel territorio, che è un'informazione gestionale prima ancora che venatoria.
Domande frequenti
Esiste un calendario venatorio nazionale valido per tutta l'Italia?
No. La Legge 157/1992 fissa la cornice — le specie cacciabili e la finestra massima, dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio — ma le date operative le stabilisce ogni Regione con il proprio calendario, pubblicato entro il 15 giugno per una singola annata venatoria. Fa fede quello della Regione in cui si caccia.
Il parere dell'ISPRA è obbligatorio?
La richiesta del parere è obbligatoria, ma il parere «non è vincolante» per la Regione. Ciò significa che la Regione può discostarsene, però solo con una motivazione tecnica adeguata; in mancanza di essa, i giudici amministrativi possono sospendere o annullare il calendario.
Perché ogni anno alcuni calendari vengono sospesi dal TAR?
Perché le associazioni impugnano i calendari ritenuti troppo estesi, e il TAR verifica se la Regione ha motivato adeguatamente lo scostamento dal parere ISPRA. Quando la motivazione manca, il calendario cade in parte (come in Lombardia nel 2021 o in Toscana nel 2021/2022); quando il dossier tecnico regge, il ricorso viene respinto (come in Emilia-Romagna e Sicilia).
Cosa vuol dire preapertura?
È l'apertura anticipata della caccia, per alcune specie, prima dell'apertura generale della terza domenica di settembre. Poiché aprire a settembre è ciò che l'ISPRA di norma sconsiglia, la preapertura è tra le parti più contestate dei calendari; nei siti Natura 2000 è di regola vietata.
Perché il cinghiale si può cacciare quasi tutto l'anno?
Per via della peste suina africana. Oltre alla stagione ordinaria, il cinghiale è oggetto di piani di controllo (che non sono «caccia» in senso giuridico) e di ordinanze del Commissario straordinario che, in deroga all'articolo 18, ne autorizzano il prelievo ben oltre i periodi normali; una norma consente la selezione fino a mezzanotte fino al 31 dicembre 2028.
Il DDL 1552 ha già cambiato le regole di caccia?
No. Il DDL 1552 è stato approvato dal Senato il 24 giugno 2026 ma è ancora all'esame della Camera: non è legge. Finché l'iter non si conclude, valgono le regole attuali; la riforma andrà verificata solo se e quando sarà approvata in via definitiva.